Tanto per rinfrescare la memoria:
Categoria a - armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di Tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
Categoria b - armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
Categoria c - armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria b, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
Categoria d - altre armi da fuoco
a. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
b. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco; il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.
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La norma europea, cosi come è scritta, evita cretinerie tipicamente italiote come le "armi tipo guerra", definisce cosa sono armi da guerra, e cosa non lo sono.
Non si deve interpretare niente.
Ma capisco che per la maniera di pensare tipicamente italiota avere qualcosa di semplice non sia concepibile: dopo tutti sarebbero messi alla stessa stregua, ed il funzionario che si esercitasse in "legislazione creativa" incorrerebbe troppo facilmente in rigori sanzionatori e non potrebbe farsi bello e sentirsi tanto potente.
Meglio lasciare tutto cosi come è... oh no?
