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da MarcoVSK » 11/07/2012, 20:08
Da Fisat.it
IL MOMENTO DI CAMBIARE
Dando oggi un'occhiata di routine sui siti del settore e rimango raggelato vedendo quello di Armi e Tiro; secondo loro infatti con l'emendamento DIVINA/CALDEROLI (LNP) - che noi abbiamo fortemente sponsorizzato in cui si darebbe la facoltà al Banco di sindacare su tutte le armi anche quelle venatorie.
Guardo raggelato l'Avv. Gentile - che legge il testo sul suo computer - e per un attimo ma solo per un attimo ci chiediamo se non si sia preso un abbaglio, che pure di giustificazioni ne avremmo tante, prima di tutte il fatto che - a differenza di altri pagati per fare l'interesse dei loro mandanti - facciamo tutto in forma di volontariato e lo facciamo spesso a tarda notte.
L’enunciato é un complesso e un abbaglio da parte potrebbe anche starci.
SOLO CHE L’ABBAGLIO NON LO ABBIAMO PRESO e ultimamente - forse a causa del caldo o della pressione popolare - le associazioni tradizionalmente “consigliere” della stampa di settore sembrano sragionare, declamando davvero fischi per fiaschi (tipo il .22 LR legale a caccia).
Cominciamo a leggere insieme, oserei dire con dire con gli occhi nostri, il testo del decreto, tenendo presente una regola d'oro dei lavori parlamentari ossia che più un emendamento è grosso e più distacca dal senso originario e più è difficile farlo approvare; per cui un buon emendamento deve essere breve e incisivo se vuole avere una dico una possibilità (ed è chiaro che essere brevi ed incisivi è tutt'altro che facile)
Vediamo il testo del decreto con l'emendamento/Divina Calderoli in corsivo sottolineato in rosso
DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO …………..
Parte di premessa, omessa perché non di interesse
CAPO I
Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 1 (Disposizioni in materia di armi)
1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:
a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo o venatorio, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria.
Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo o venatorio, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6.
Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo”.
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, possono essere armi sportive o per uso venatorio le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
Commento a questa parte in linguaggio comprensibile:
Quando si importa un'arma di nuovo modello (sconosciuto) il Banco di Prova verifica che essa possa corrispondere ai criteri di arma da fuoco comune, per uso sportivo o venatorio e nei casi dubbi chiede il parere non vincolante alla Commissione (si consideri che se un'arma viene da un Paese non CIP tipo gli USA va comunque bancata al banco di Prova qualunque sia il tipo di arma).
Caso pratico (1) : importo un Ar15 HBAR5 (modello di fantasia, credo) che differisce dagli altri AR15HBAR 1-2-3-4 per due dettagli minimi (ad esempio tipo di mire e tipo di canna). Ci sono dubbi sulle caratteristiche di arma comune - venatoria - sportiva (se l'importatore ne fa richiesta) NO e quindi via bancato, scheda e via. Fine delle fregnacce che ci hanno piagato per 40 anni in Commissione (ad esempio modello di arma bocciato ad uno e passato sei mesi dopo ad un altro con il suo nome obbligatoriamente scritto sopra in modo che non possano importarlo altri).
Caso pratico nr. 2: Importo un AR15HBAR5 ma sotto c'e' appeso un lanciagranate M203 (vietatissimo in quanto materiale d'armamento) oppure che il pacchetto di scatto a raffica; il Banco dovrebbe chiamare la PS e sequestrare tutto ma nei casi in cui non è certo congela tutto e chiede il parere non vincolante alla Commissione (che diventa eccezionalmente organo consultivo del Banco e non più del Ministero) .
E se l'arma é regolare (cioè per uso civile) ed è già bancata al Banco Cip straniero cosa succede ?
Il Banco deve verificare che i marchi sul modello (e non su tutte) siano genuini e se lo sono - SICCOME I BANCHI EUROPEI APPLICANO LE DIRETTIVE EUROPEE non ci possono essere problemi di sorta e l'arma è comune senza bisogno della Commissione. Ciò che l'estensore dell'articolo sul sito Armi e Tiro sembra ignorare è che questo potere il Banco lo ha già e glielo dà l'art. 11 della L. 110/75 così come modificata dal DLGS 204/2010 che dice che quando vi siano dubbi sulla regolarità delle armi l'Autorità che rilascia la licenza può comunque rimandare al Banco le armi per la verifica, il Banco quindi verifica e se lo crede congela tutto (e per questo infatti il crimine organizzato e il terrorismo non passano né da Banco né da Questura).
Ma allora perché Armi e Tiro dice che la Lega Nord ha sbagliato ?
COMINCIA A VENIRCI QUALCHE DUBBIO, MA ANDIAMO AVANTI CON LA LETTURA DELLA PARTE NON MODIFICATA DEL DECRETO, PER COMPRENDERE COSA ACCADE :
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.”.
Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo.
Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
.....fine del testo.
Commento: tante parole per dire che la qualifica di arma sportiva la chiede l'importatore (e penso lo farà solo per le armi corte effettivamente sportive, altrimenti si darebbe la proverbiale zappa sui piedi). Il vero problema (LORO) è che il decreto passasse con le modifiche DIVINA/CALDEROLI la tanto vantata Commissione “..che tutto il (terzo) mondo ci invidia..” legifererà si e no per un paio di .22 da tiro, qualche carabina depotenziata, al massimo qualche pistola da tiro dinamico della categoria “Open“ ma non avrà più il potere di decidere vita e morte delle (tantissime) aziende non rappresentate in Commissione e della libertà degli appassionati italiani con favoritismi travestiti da capricci a loro volta travestiti da misure di protezione dell’ordine pubblico. E questa perdita di potere a chi siede in Commissione (e ha fatto i salti mortali per andarci) gli fa rodere assai tanto che fa stampare queste sciocchezze confidando nel fatto che non andiate a verificarvele da soli.
E' importante far notare, inoltre, che Armi e Tiro glissa alla grande sul commento del Sen. Malan (PDL) che dice chiaro e tondo che in Commissione siedono persone in conflitto di interessi o al fatto che il suo emendamento guardacaso precisi espressamente che la schedatura non riguarda doppiette ed avancariche. Salvo poi pubblicare un'intervista "tempistica" in cui il Senatore fa discreta retromarcia e dice di non sapere chi sieda effettivamente in Commissione (secondo me ci stanno il gatto e la volpe, cioé i due che gli hanno suggerito l'emendamento).Non una parola sull’intervento sei Sen. Divina e Calderoli che lamentano il fatto che gli appassionati non possono normalmente detenere neanche le munizioni da pistola sufficienti per una sola gara (a meno che non abbiano licenza di deposito, ovvio).
Che in Commissione, poi, ci sia gente in conflitto di interessi lo diciamo da anni e ahimé siamo praticamente gli unici a dirlo :
volete qualche esempio ? prendiamo l'UITS , di cui un rappresentante siede in Commissione.
E’ evidente che essa NON rappresenta la totalità dei poligoni italiani e dei tiratori, perché in Italia ci sono centinaia di poligoni privati (che non sono UITS) e moltissimi tiratori fanno discipline non UITS, da ciò derivando che UITS non può arrogarsi il diritto di rappresentarli.
Quando lo fa si verifica quello in gergo legale si chiama abuso di posizione dominante rispetto ai concorrenti, punita dalle normative europee in materia di libera concorrenza.
Volete una dimostrazione pratica ?
Quando ancora c'era il catalogo il rappresentante UITS fece mettere a verbale che non si doveva catalogare oltre il 308 perché il 308 era il calibro limite dei poligoni UITS. Altro esempio ? l'intervista del segretario UITS diceva che nei poligoni privati si allenano i delinquenti perché "nessuno li controlla" (se la é poi rimangiata ma l'intervista la trovate ancora su Internet.).
Facciamo un altro esempio, questa volta per l'ANPAM (associazione produttori armi e munizioni di Confindustria) e Consorzio Armieri "Nazionale".
Possiamo dire davvero che rappresentino la totalità degli operatori del settore ?
Assolutamente no perché nei loro ranghi ci sono praticamente solo costruttori (con maggioranza di armi da guerra, doppiette ed repliche di avancariche) ma nessun importatore (al massimo qualche armeria).
C'e' da capire il perché di queste disparità di composizione della Commissione, che oggi appaiono insopportabili; nel 1975 l'Unione Europea era poco più di un pezzo di carta e non aveva alcun potere pratico per cui certi principi fondamentali di oggi come le uguali possibilità di accesso ad un mercato competitivo e la conferenza dei servizi (cioè un'assemblea in cui TUTTI gli operatori del settore hanno il diritto a dire la loro quando si prendano decisioni che affliggano il mercato comune) erano concetti di fantascienza che solo da alcuni anni le Corti Europee difendono a spada tratta contro il protezionismo di chi sul mercato vuol starci, ma da solo, travestendo i propri interessi di fabbricante con la difesa dell'ordine pubblico.
Anzi, considerata nel contesto storico dell'epoca, la Legge 110/75 - promulgata in un momento d'emergenza anti terrorismo - era da considerarsi rivoluzionaria perché istituiva il diritto di parola al settore delle armi legali prima che si intraprendessero misure potenzialmente deleterie. Prima di allora il Ministero decideva lui, punto e chiuso.
Che poi non sia servita allo scopo (l'Italia è l'unico paese del mondo in cui un'avancarica antica è arma mentre una replica moderna non è praticamente arma) è un altro discorso ma non è detto che questa stortura epocale debba o possa continuare all'infinito.
Noi siamo qua e rimaniamo a disposizione di chi voglia provare a cambiare le cose ma saremo guardiani che lo si faccia davvero nell'interesse di tutti e non solo di pochi.
D'altronde, sempre citando il pezzo di Armi e Tiro, con amici così chi, davvero, ha bisogno di nemici ?