La questione inizia cose................... https://www.armietiro.it/a6-e-a7-cominciamo-male-10390
Mori affronta la questione in punta di diritto, come fa di solito, e fa un esempio poco convincente!
Fuori dal mercato delle armi la questione e semplice, e l'acquirente che deve evitare " incauto acquisto"!!Vediamo se si riesce a trovare un filo in questo caos di lacune normative.
a) L'armiere può vendere armi e caricatori proibiti se ne ha licenza ex art. 31 TULP; se non ha la licenza risponderà di vendita di armi senza licenza a norma L. 895/1967;
b) Il privato che acquista un'arma proibita senza essere legittimato ad acquistarla non risponde per l'acquisto, ma si ritrova a detenere un'arma illegalmente, fatto punibile a norma L. 895/1967.
c) Il privato che acquista un'arma proibita superando i limiti oltre il quale occorre la licenza di collezione è punibile a norma art. 11 L. 110/1975
d) Il privato che acquista un caricatore di tipo proibito, che non è parte di arma, non detiene illegalmente un'arma, ma un oggetto proibito ed è punito per la contravvenzione di cui all'art. 697 C.P.
Cerchiamo di ragionare su di un caso analogo ma più semplice; si presenta una persona con porto d'armi che acquista sette pistole da difesa o 5.000 cartucce. Chi le vende può consegnare le armi o le munizioni senza preoccuparsi di come l'acquirente le potrà trasportare e del fatto che appena esce dalla porta potrebbe commettere un reato? Qualcuno ha detto che l'armiere non ha il potere di richiedere informazioni al cliente e che il cliente ha diritto alla sua privacy; affermazioni che on hanno basi giuridiche perché chiunque ha diritto di tutelarsi da condotte illecite altrui.
Non spetta al rivenditore di auto o al privato, conoscere se l'acquirente ha la patente, o ipotizzare che vuole commettere un atto terroristico!
Se condo me, non spetta al Armiere o al privato conoscere le condizioni del acquirente, se ha uno spazio libero per un novo acquisto o sapere se ha già 200 colpi!
Ma concordo con Mori sulle sue conclusione, e ripeto quello gia scritto altrove, il recepimento ha un solo scopo

È del tutto evidente che l'armiere o il privato che non si svegliano di fronte a richieste anomale, forse non commettono un reato o non concorrono nel reato e non c'è violazione del dovere di diligenza, ma la licenza all'armiere e le armi al privato le tolgono di sicuro!